
Le società cooperative hanno come fine lo scopo mutualistico anziché quello lucrativo. Più precisamente, la società cooperativa fornisce ai soci, beni, servizi e possibilità di lavoro, a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.
Auindi, appare chiaro come nella Società Cooperativa ha come obiettivo principale quello di aiutare le persone e di soddisfare i loro bisogni. Alla base di una Società Cooperativa c’è un interesse che hanno in comune i soci: tutelare i propri interessi di consumatori e lavoratori.
L’elemento essenziale che distingue una Società Cooperativa da una società di Capitali e/o anche da una Società di persone è il suo fine. Per una cooperativa il fine è quello di assicurare ai suoi soci un lavoro o la possibilità di godere di alcuni beni di consumo.
Società cooperative: le varie tipologie
Ci sono diverse forme di società cooperative:
- Cooperative di produzione e lavoro. Si occupano di garantire ai loro soci un lavoro stabile e giustamente remunerato;
- Cooperative di consumo. Si costituiscono tra soci consumatori;
- Società cooperative agricole. Svolgono attività agricole quali la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli, l’agricoltura biologica, l’agriturismo;
- Cooperative di edilizia abitativa. Si occupano di costruire alloggi per i soci stessi;
- Cooperative di trasporto. Hanno come obiettivo quello di trasportare cose e persone, di caricare e scaricare le merci e di spedire per conto terzi;
- Società Cooperative di pesca. Svolgono l’attività della pesca;
- Cooperative sociali: hanno come obiettivo quello di rispondere alle esigenze della collettività. In particolare, si prendono cura dei cittadini più deboli e svantaggiati. Le cooperative sociali possono essere di due tipi: cooperative di tipo A e cooperative di tipo B. Le cooperative sociali di tipo A gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi come centri sociali, case alloggio, centri rieducativi, strutture sanitarie, etc. Le cooperative sociali di tipo B si occupano dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Questo inserimento avviene nell’ambito agricolo, industriale, commerciale, artigianale. Questi soggetti svantaggiati possono essere portatori di handicap, tossicodipendenti, minori in età lavorativa, ex carcerati e altri.
Società cooperative: costituzione e organi societari
La società cooperative si costituisce con un atto pubblico (Atto costitutivo e Statuto) redatto davanti ad un notaio. Dopo la stipulazione dell’atto costitutivo la società cooperativa deve iscriversi al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio. Tutto ciò deve avvenire entro 30 giorni.
Le società cooperative si caratterizzano per l’aspetto democratico. Quindi, ogni socio partecipa alle decisioni dando uno ed un solo voto indipendentemente dall’ammontare di capitale conferito
Gli organi della società cooperativa sono: L’Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o amministratore unico e il collegio sindacale (o revisore).
Il rischio patrimoniale da parte del socio è limitato alla quota di capitale che viene sottoscritta. Occorre considerare che, oltre a questo vantaggio patrimoniale, la società cooperativa presenta altri aspetti vantaggiosi quali:
- semplicità nella realizzazione. Si presta alla realtà delle piccole – medie imprese
- spese per la costituzione ridotte
- capitale sociale non elevato
- flessibilità nella compagine sociale:
- possibilità di ammissione di nuovi soci
- principio democratico: tutti i soci partecipano alla stessa misura
- personalità giuridca
- agevolazioi fiscali e contributive
- coinvolgimento dei soggetti svantaggiati
Società cooperative: gli adempimenti
Ed ora, ecco quali sono gli adempimenti da fare per costituire una società cooperativa:
- Predisposizione dello Statuto e dell’Atto Costitutivo presso un notaio
- Iscrizione (entro 30 giorni dalla costituzione ) presso il Registro delle Imprese e/o Repertorio Economico Amministrativo REA tenuto dalla CCIAA territorialmente competente
- Richiesta di attribuzione del numero di Partita IVA e del Codice Fiscale: entro 30 giorni dalla data di inizio attività con il modello da presentare presso l’Ufficio IVA dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente
- Autorizzazione igienico-sanitaria. Questa autorizzazione è richiesta per tutte le attività che riguardano la somministrazione di cibi e bevande. Inoltre, riguarda la produzione, preparazione e confezionamento di generi alimentari, quindi per attività quali alberghi, bar, ristoranti ed altri. La richiesta va presentata al Sindaco del Comune competente ed il rilascio dell’autorizzazione avviene solo dopo che vengono verificati i requisiti igienico-sanitari dei locali in cui si opera e delle attrezzature che vengono usate
- Denuncia Inizio Attività: entro 30 giorni dalla data in cui si è emessa la prima fattura di vendita, va comunicato l’inizio attività al Registro delle Imprese presso la CCIAA
- Denuncia di inizio attività al Comune: l’inizio dell’attività va comunicato anche al Comune di apertenenza mediante raccomandata
- Autorizzazione per apporre una targa o un insegna: la richiesta va fatta al Comune territorialmente competente
- Autorizzazione osservanza delle norme anti-inquinamento: le attività che producono emissioni devono avere un’autorizzazione che certifica l’osservanza ed il rispetto dele norme antiinquinamento; l’autorizzazione viene rilasciata dalla ASL locale
- Iscrizione all’INPS: da effettuarsi presso l’INPS competente alla gestione specifica
- Iscrizione all’INAIL: questa iscrizione deve essere fatta almeno 5 giorni prima l’inizio dell’attività
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