SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (Sapa)

La Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.a.) è una forma giuridica poco diffusa. Questo tipo di società è un “mix”  delle caratteristiche di una società per azioni e di una società in accomandita semplice.

Società in Accomandita per Azioni: i soci

La prima cosa da dire è che il capitale sociale della S.a.p.a. è  rappresentato da azioni e i soci si distinguono in soci accomandatari e soci accomandanti.

  • I soci accomandatari sono quelli che amministrano la società ed hanno una responsabilità illimitata. Ciò significa che rispondono con il loro patrimonio personale in caso di fallimento della Società in Accomandita per Azioni. E’ la stessa cosa che accade nell’ambito della Società in Accomandita Semplice di cui abbiamo già scritto (in questo articolo)
  • I soci accomandanti non possono svolgere attività di amministrazione e sono obbligati solo per la quota di capitale conferito.

Come abbiamo anticipato, questo modello di società non ha una grande diffusione nel nostro Paese. Le volte in cui è possibile trovarla sono quelli in cui viene usata come “cassaforte di famiglia” per poter tutelare il patrimonio (della famiglia).

Società in Accomandita per Azioni: costituzione e Amministrazione

La disciplina giuridica che regolamenta la vita della Società in Accomandita per Azioni è, sostanzialmente, la stessa della Società per Azioni. In tal senso, tutti i soci accomandatari fanno parte dell’organo amministrativo per diritto. Alcune norme specifiche regolano la nomina dei sindaci del collegio sindacale e dei membri del Consiglio di Sorveglianza. Le modifiche all’atto costitutivo devono essere approvate da tutti i soci accomandatari, oltre che dall’Assemblea Straordinaria.

La costituzione della Sapa avviene con atto pubblico in presenza di un notaio e richiede la scrittura di un atto costitutivo e uno statuto. La  società deve essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente entro 30 giorni dalla costituzione dal notaio.

Gli amministratori, ogni anno, redigono un bilancio che viene reso pubblico.

Rispetto alle società di persone, questo tipo di società è più costosa e più complessa da un punto di vista di gestione.

Società in Accomandita per Azioni: lo scioglimento

Lo scioglimento e la liquidazione di questa categoria di società di capitali sono regolati, in generale, dalle stesse norme previste per le società per Azioni. Per la sola S.A.p.A. è prevista una causa di scioglimento particolare e specifica. Si tratta del caso in cui tutti i soci accomandatari cessino la loro carica sociale. Va detto che questa previsione è riservata ai casi in cui non si è provveduto alla loro sostituzione entro i 180 giorni successi il loro decadimento.

Se, invece, vengono meno tutti i soci accomandanti, la SAPA può continuare a svolgere la sua attività.