La Società a Responsabilità Limitata (Srl), è uno dei modelli più semplici e più diffusi tra le società di capitali che possono essere utilizzati per iniziare un’attività.
I soci di una Srl hanno una responsabilità limitata alla quota di capitale che investono. Questo accade perché la società ha una personalità giuridica e gode della cosiddetta “autonomia patrimoniale perfetta“. Ciò vuol dire che la Società a Responsabilità Limitata risponde alle obbligazioni sociali solo e soltanto con il suo patrimonio. Quindi, a differenza di quanto accade nelle società di persone, i soci rischiano solamente nei limiti del loro conferimento. In pratica, il rischio dei soci è “limitato” ai soldi che hanno conferito nella società a titolo di capitale. In nessun caso un creditore si può rivalere sul patrimonio personale dei soci. Questo accade perché è solo la società che, in caso di fallimento, viene dichiarata fallita.
La società a Responsabilità Limitata: aspetti generali
Per costituire una Società a Responsabilità Limitata il capitale sociale minimo deve essere di almeno 10.000 €. Al momento della costituzione davanti al notaio, deve essere versato in un c/c bancario il 25% del capitale sociale. Il capitale sociale è ripartito in quote, tante quante sono i soci, e possono avere diverso valore. Le quote possono essere cedute dai soci mediante un atto pubblico fatto da un notaio.
L’amministrazione e la gestione della Società a Responsabilità Limitata spettano ad un organo chiamato consiglio di amministrazione o ” amministratore unico” (se si tratta di una persona sola). Gli amministratori della S.r.l. non è detto che debbano essere necessariamente i soci stessi, ma possono essere anche persone diverse. Il consiglio di amministrazione si occupa di redigere il bilancio completo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Il Bilancio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci e depositato successivamente presso il Registro delle Imprese.
Un organo sovrano e di cui fanno parte tutti i soci, è l’Assemblea dei soci. Essa approva il bilancio d’esercizio, nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale. Inoltre, modifica l’atto costitutivo, delibera eventuali modifiche nell’ambito dell’oggetto sociale e decide la messa in liquidazione della società nominando i liquidatori. Le decisioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole dei soci che nominano la maggioranza del capitale sociale.
Società a responsabilità limitata: il collegio sindacale e gli altri organi
Il controllo sulla gestione spetta ad un collegio sindacale il quale è l’organo di vigilanza sulle attività svolte dalla Società. Per le Società a Responsabilità Limitata che hanno un capitale inferiore a 120.000 €, non è tuttavia obbligatorio avere un collegio sindacale. Quando la Società a Responsabilità Limitata ha un capitale inferiore ai 120.000 euro allora il collegio sindacale è facoltativo.
Per costituire una S.r.l. occorre recarsi da un notaio che redige l’atto costitutivo e lo Statuto in cui vengono riportate alcune informazioni essenziali. Queste informazioni riguardano:
- le generalità dei soci;
- la denominazione sociale;
- l’oggetto sociale dell’attività;
- l’ammontare del capitale sociale conferito da tutti i soci
- i conferimenti e le quote di capitale di ogni socio;
- le norme che regolano il funzionamento della società;
- le persone a cui è affidata l’amministrazione e la rappresentanza legale.
Si consiglia di creare una S.r.l. quando ci sono molti soci e si vuole mantenere sia una responsabilità limitata al capitale investito sia la separazione tra il patrimonio della società ed il patrimonio personale.
Nello scegliere questo tipo di forma giuridica è bene valutare i vantaggi e gli svantaggi.
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