La Società in nome collettivo ( Snc) è utilizzata per le imprese che svolgono attività commerciale, cioè le imprese che producono e scambiano beni e servizi.
La società in nome collettivo prevede la partecipazione di uno o più soci e non ha l’obbligo di un capitale minimo per iniziare.
I soci della società in nome collettivo hanno la responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali ciò significa che sono personalmente responsabili e rispondono con i propri beni personali ad eventuali debiti della società in caso di fallimento.
Società in nome collettivo: quando conviene?
La costituzione di una Snc può avvenire o per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, davanti ad un notaio che redige l’Atto costitutivo e lo Statuto della società.
Nell’Atto costitutivo:
- sono indicati i soci e le loro generalità
- sono scritti i soci che hanno la rappresentanza legale
- è indicata la sede della società
- è dichiarato l’ammontare del capitale sociale e i conferimenti dei soci
- sono previsti i criteri di ripartizione dell’utile e delle perdite
- è indicata la durata della società
Lo Statuto, invece, contiene le regole che disciplinano la società stessa.
La società deve essere iscritta, entro 30 giorni dal giorno della costituzione, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.
Società in nome collettivo: gli amministratori
L’amministrazione della società spetta in modo disgiunto ai soci. I soci che non partecipano all’amministrazione dell’attività hanno comunque il diritto ad essere informati sulla gestione e a consultare i documenti. Gli amministratori redigono ogni anno un rendiconto sulla gestione (bilancio). A differenza di quanto accade per le società di capitali, non deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.
Da un punto di vista fiscale, il reddito generato dalla Snc è chiamato “reddito d’impresa”.
La Snc si può sciogliere per i seguenti motivi:
- decorso del termine e la società non viene prorogata
- l’oggetto sociale viene conseguito
- l’oggetto sociale diviene impossibile da conseguire
- per decisione unanime da parte dei soci
- per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto
Al momento dello scioglimento, i soci devono nominare i liquidatori e compiere le seguenti azioni. Quindi, si effettua la liquidazione dell’attivo esistente, il saldo dei debiti sociali e l’eventuale ripartizione del residuo attivo tra i soci.
E’ sconsigliato l’avvio di un’impresa sotto forma di Società in nome collettivo per tutte quelle attività in cui il rischio è piuttosto elevato. La Società in nome collettivo è sconsigliata per quelle attività che hanno elevati costi iniziali di investimento e i cui soci sono proprietari di beni personali.
La scelta sulla forma giuridica della Snc, deve essere fatta valutando vantaggi e svantaggi.