La costituzione di una Società Semplice (Ss) è indicata per lo più per la gestione di:
- patrimoni immobiliari
- attività professionali in forma associata
- attività di tempo libero
- imprese agricole
I soci di una Società Semplice hanno il potere di rappresentanza e di amministrazione e rispondono in modo illimitato e solidale. Questo significa che rispondono con tutto il loro patrimonio personale per qualsiasi debito della società contratto durante lo svolgimento della gestione aziendale. La responsabilità patrimoniale prescinde da quanto capitale hanno conferito all’inizio dell’attività. In questo modo, se il patrimonio della società non è sufficiente a coprire i debiti, i creditori possono rivalersi sui patrimoni personali dei soci.
Per la costituzione della società semplice non è richiesto un capitale sociale minimo per poter iniziare. Entro 30 giorni dall’accordo tra i soci,davanti ad un notaio, la Società Semplice deve essere iscritta presso il Registro delle Imprese, della Camera di Commercio territorialmente competente.
Il reddito conseguito dalla società (sia che si tratti di un utile che di una perdita) è suddiviso tra i soci, alla fine di ogni esercizio, in proporzione alle quote di partecipazione.
La società semplice: aspetti amministrativi e legali
La gestione di una Società Semplice può prevedere:
- un’amministrazione disgiunta: questo è il modello tradizionale
- una forma di amministrazione congiunta all’unanimità. In questo tipo di amministrazione è richiesto il consenso unanime di tutti i soci amministratori
- un’amministrazione mista: in questo caso si ricorre all’amministrazione disgiunta per i fatti di gestione ordinaria, mentre si ricorre all’amministrazione congiunta per i fatti di gestione straordinaria
- l’amministrazione congiunta a maggioranza: le decisioni sono affidate alla maggioranza degli amministratori
Tuttavia i soci che non sono amministratori e quindi non partecipano direttamente all’amministrazione della società, hanno comunque il diritto ad essere informati e a consultare i documenti.
Il rendiconto che viene redatto alla fine dell’esercizio serve per tenere informati i soci non amministratori. Questo accade anche nel caso in cui, come per la Società Semplice, non c’è obbligo di deposito del rendiconto.
La Società Semplice può sciogliersi, nei casi in cui:
- è decorso il termine e la società non viene prorogata
- si è conseguito l’oggetto sociale
- ci si trova impossibilitati a conseguire l’oggetto sociale
- c’è una decisione unanime dei soci
- si verificano le cause previste nel contratto sociale
Lo scioglimento della società va comunicato al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
La scelta della Società Semplice presenta sia dei vantaggi che dei svantaggi.